Contratto di lavoro
Contratto collettivo nazionale di lavoro
I Contratti Collettivi Nazionali di lavoro disciplinano i rapporti di lavoro tra le aziende ed il relativo personale dipendente stabilendo le condizioni minime inderogabili alle quali debbono attenersi i contratti individuali.
Il contratto collettivo è diviso in una parte economica che stabilisce il trattamento minimo salariale e una parte normativa che regolare gli altri aspetti del rapporto di lavoro: classificazione del personale, orario di lavoro, ferie e permessi, sospensioni e cessazioni del rapporto di lavoro, diritti e doveri del lavoratore, ecc.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo costituisce un complesso unitario ed inscindibile ed un trattamento minimo inderogabile per tutti i lavoratori, anche di nazionalità straniera, dipendenti da aziende del settore turismo e si applica ai lavoratori dipendenti di alberghi, pensioni, affittacamere, alberghi diurni, villaggi turistici, colonie, ostelli della gioventù, rifugi alpini, pubblici esercizi (ristoranti, fast - foods, pizzerie, rosticcerie, trattorie ed osterie, caffè, bar, birrerie, gelaterie, pasticcerie, locali notturni, sale da ballo), posti di ristoro sulle autostrade e nelle stazioni, aziende di catering, mense per la ristorazione collettiva, campeggi, stabilimenti balneari, approdi turistici, agenzie di viaggio, operatori turistici.
Il C. C. N. L. del settore turismo è stipulato tra i Sindacati Nazionali di categoria dei lavoratori del turismo Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e le Federazioni nazionali di categoria di Confcommercio Federalberghi, Fipe - pubblici esercizi, Faita - campeggi e stabilimenti balneari, Fiavet - agenzie di viaggio.
Il contratto è stipulato anche con le aziende turistiche aderenti a Intersind e Confesercenti.
L'Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993 ha stabilito che i Contratti abbiano una durata di 4 anni e che ogni 2 anni si debba rinnovare la parte economica e che se non si rispettino le scadenze debba essere stabilita un'indennità di vacanza contrattuale (IVC).
“ Il CCNL Turismo in vigore, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste dei singoli istituti, è stato rinnovato il 26 luglio 2007 e scadrà il 31/12/2009 sia per la parte normativa che per la parte retributiva.
Si intenderà tacitamente rinnovato quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo. “
Testo rinnovo del CCNL Turismo del 26/07/2007
I testi integrali di tutti contratti collettivi nazionali di lavoro possono essere scaricati dal sito del CNEL
http://www.cnel.it/archivio/contratti_lavoro/nazionali/periodo.asp
Vedi anche:
