Contratto di lavoro

Contratto collettivo nazionale di lavoro

I Contratti Collettivi Nazionali di lavoro disciplinano i rapporti di lavoro tra le aziende ed il relativo personale dipendente stabilendo le condizioni minime inderogabili alle quali debbono attenersi i contratti individuali.

Il contratto collettivo è diviso in una parte economica che stabilisce il trattamento minimo salariale e una parte normativa che regolare gli altri aspetti del rapporto di lavoro: classificazione del personale, orario di lavoro, ferie e permessi, sospensioni e cessazioni del rapporto di lavoro, diritti e doveri del lavoratore, ecc.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo costituisce un complesso unitario ed inscindibile ed un trattamento minimo inderogabile per tutti i lavoratori, anche di nazionalità straniera, dipendenti da aziende del settore turismo e si applica ai lavoratori dipendenti di alberghi, pensioni, affittacamere, alberghi diurni, villaggi turistici, colonie, ostelli della gioventù, rifugi alpini, pubblici esercizi (ristoranti, fast - foods, pizzerie, rosticcerie, trattorie ed osterie, caffè, bar, birrerie, gelaterie, pasticcerie, locali notturni, sale da ballo), posti di ristoro sulle autostrade e nelle stazioni, aziende di catering, mense per la ristorazione collettiva, campeggi, stabilimenti balneari, approdi turistici, agenzie di viaggio, operatori turistici.

Il C. C. N. L. del settore turismo è stipulato tra i Sindacati Nazionali di categoria dei lavoratori del turismo Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e le Federazioni nazionali di categoria di Confcommercio Federalberghi, Fipe - pubblici esercizi, Faita - campeggi e stabilimenti balneari, Fiavet - agenzie di viaggio.

Il contratto è stipulato anche con le aziende turistiche aderenti a Intersind e Confesercenti.

L'Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993 ha stabilito che i Contratti abbiano una durata di 4 anni e che ogni 2 anni si debba rinnovare la parte economica e che se non si rispettino le scadenze debba essere stabilita un'indennità di vacanza contrattuale (IVC).

“ Il CCNL Turismo in vigore, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste dei singoli istituti, è stato rinnovato il 26 luglio 2007 e scadrà il 31/12/2009 sia per la parte normativa che per la parte retributiva.

Si intenderà tacitamente rinnovato quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Testo rinnovo del CCNL Turismo del 26/07/2007

I testi integrali di tutti contratti collettivi nazionali di lavoro possono essere scaricati dal sito del CNEL
http://www.cnel.it/archivio/contratti_lavoro/nazionali/periodo.asp


Vedi anche:

 
Cerca
CORSI MODULARI 2012

GENNAIO – FEBBRAIO 2012

Trento
Tedesco front-office (40 ore)

Arco
Conoscere il territorio (33 ore) 
Internet marketing (32 ore) 
Tedesco front-office (40 ore)
Inglese intermedio (40 ore)

Riva del Garda
Servizio di sala e bar (32 ore)
Lavorazione della pizza (32 ore)
I Semifreddi e i gelati (32 ore)

 

APRILE – MAGGIO 2012

Ossana
Internet e il Web (24 ore) 
Il Vino e gli alimenti (32 ore) 
Trentino nel piatto (32 ore)
Comunicare in azienda (32 ore)

Tesero
Inglese intermedio (40 ore) 
Pasticceria avanzata (32 ore) 
Barman (32 ore)

Tione
Inglese intermedio (40 ore) 
Barman (32 ore) 
Servizio Buffet (32 ore) 
Lavorazione pesce (32 ore)
Servizio di Sala e Bar (32 ore)