Contributo a lavoratrici madri
(genitore solo – 10 mesi)
La madre lavoratrice o padre lavoratore con il nucleo familiare con un solo genitore (come da normativa vigente) trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, può richiedere un periodo di astensione continuativo o frazionato per un massimo di 10 mesi fino al 12° anno di vita del bambino (art. 32 DL 151/2001).
Per gli ultimi 4 mesi di astensione facoltativa (non pagati dall’INPS) viene liquidato un importo pari a
Euro 650,00 lordi al mese.
TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA:
entro 90 GIORNI dalla fine dell’astensione non retribuita.
Contributo a lavoratrici madri
(per astensione facoltativa a zero ore)
Nei casi in cui la lavoratrice madre al termine del godimento dell’astensione obbligatoria e facoltativa prevista per la maternità possa usufruire di un ulteriore periodo di astensione dal lavoro a zero ore l’EBTT interviene per un massimo di 2 mensilità (una sola volta per figlio/a) e un importo pari a:
Euro 450,00 lordi al mese per chi è occupato a tempo pieno
Euro 300,00 lordi al mese per chi è occupato part-time (sotto le 30 e sopra le 15 ore settimanali)
TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA:
entro 90 GIORNI dalla fine dei due mesi di astensione a zero ore.
Sapevi che
La domanda di contributo può essere presentata per ciascun sussidio 1 sola volta all’anno per ogni lavoratore (nel caso di “Protesi diverse” e “Protesi per figli”vale solo una tipologia all’anno).
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