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La domanda di contributo può essere presentata per ciascun sussidio 1 sola volta all’anno per ogni lavoratore (nel caso di “Protesi diverse” e “Protesi per figli”vale solo una tipologia all’anno).

 
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Sostegno al
reddito

Tra i compiti assegnati all’Ente provinciale dalla contrattazione nazionale, sanciti nello Statuto, vi è quello di realizzare iniziative ed interventi per il sostegno al reddito dei lavoratori, destinando ad essi un terzo delle entrate.

Le tipologie di intervento previste sono:  

1. Sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nella sospensione dei rapporti di lavoro

I lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione od eventi che comportino la sospensione temporanea dei rapporti di lavoro potranno beneficiare dell’intervento di sostegno al reddito.
Potranno accedere agli interventi solo le aziende in regola con i versamenti all’Ente che sospendano l’attività lavorativa per un periodo continuativo non inferiore ad un mese per una delle seguenti cause:

  • rifacimento o ristrutturazione degli immobili ove viene esercitata l’attività dell’azienda richiedente.
  • calamità naturali, eventi atmosferici eccezionali o incendio che provochino danni documentati tali da richiedere
    la  sospensione dell’attività e la sospensione del lavoro.

Le aziende dovranno stipulare un accordo sindacale di sospensione dell’attività ed in via prioritaria avanzare richiesta di intervento al Fondo di Solidarietà del Trentino.

Solo nel caso in cui la richiesta venisse respinta l’azienda potrà avanzare pari richiesta di intervento all’ente bilaterale. (vedi regolamento).
Ai dipendenti in forza all’azienda da almeno 3 mesi al momento della sospensione l’Ente erogherà un’integrazione dell’indennità di disoccupazione fino a raggiungere al massimo l’80% della retribuzione mensile lorda entro il tetto riconosciuto dalla Cassa Integrazione.
Ai dipendenti che non hanno i requisiti per accedere alla disoccupazione ed agli apprendisti l’Ente erogherà una indennità massima del 80 % della retribuzione mensile lorda entro il tetto il tetto riconosciuto dalla Cassa integrazione.

L’Ente riterrà perfezionata la pratica con l’invio da parte dell’azienda della seguente documentazione: motivazione e cause della sospensione; risposta da parte del Fondo di solidarietà del Trentino con cui viene respinta la domanda di accesso all’assegno ordinario previsto dal Fondo, motivazione e cause della sospensione, copia della comunicazioni inviata alle organizzazioni sindacali territoriali , copia dell’accordo sindacale di sospensione; elenco dei lavoratori interessati alla sospensione; copia del libro presenza; copia delle busta paga del mese precedente la sospensione.

Approvata la domanda l’Ente provvederà allerogazione dell’indennità di sostegno al reddito direttamente all’azienda, che dovrà versarla ai singoli lavoratori interessati tramite il cedolino paga.
L’indennità sarà erogata mensilmente con conguaglio al termine del periodo di sospensione.

2. Sostegno del reddito dei lavoratori che frequentano corsi di formazione

Ai dipendenti che frequentano 120 ore di corsi di formazione proposti dall’Ente nell’arco di 5 anni, viene erogata una borsa di studio di Euro 250,00 netti.

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